(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27
                        del 30 settembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   La  Regione,  al  fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato  e  creare  le  condizioni  per  la  salvaguardia  e
l'espansione    dei    livelli    occupazionali,   la   riconversione
dell'apparato produttivo e la  qualificazione  dei  servizi,  agevola
l'accesso  al  credito  ed ai finanziamenti parabancari delle imprese
artigiane attraverso i seguenti interventi:
     a)   concessione  di  fidejussioni  e  di  contributi  in  conto
interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per  operazioni
assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
     b)   concessione  di  fidejussioni  e  di  contributi  in  conto
interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per  operazioni
assistite dalla FI.LA.S. (finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.;
     c) contributi in conto capitale su investimenti;
     d) fidejussioni e sostegno finanziario alle forme associative di
primo e di secondo grado costituite per la prestazione di garanzia  a
favore delle imprese socie;
     e)   sostegno   ed  incentivazioni  finanziarie  alle  forme  di
associazionismo economico.
   Sono  ammesse ai benefici di cui alla presente legge, salvo quanto
diversamente disposto nei singoli  titoli  della  legge,  le  imprese
iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione
istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, e le loro forme
associative previste all'art. 6 della medesima legge n. 443 del 1985.