(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari La Regione, al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato e creare le condizioni per la salvaguardia e l'espansione dei livelli occupazionali, la riconversione dell'apparato produttivo e la qualificazione dei servizi, agevola l'accesso al credito ed ai finanziamenti parabancari delle imprese artigiane attraverso i seguenti interventi: a) concessione di fidejussioni e di contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane; b) concessione di fidejussioni e di contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria per operazioni assistite dalla FI.LA.S. (finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.; c) contributi in conto capitale su investimenti; d) fidejussioni e sostegno finanziario alle forme associative di primo e di secondo grado costituite per la prestazione di garanzia a favore delle imprese socie; e) sostegno ed incentivazioni finanziarie alle forme di associazionismo economico. Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente disposto nei singoli titoli della legge, le imprese iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, e le loro forme associative previste all'art. 6 della medesima legge n. 443 del 1985.